17/06/2020

Culpa in eligendo e culpa in vigilando in capo all’azienda committente. La posizione del Datore di lavoro.

Una nuova sentenza della Cassazione che ribadisce che la culpa in eligendo e la culpa in vigilando gravano sul committente. Il comportamento di quest’ultimo in merito alle opportune verifiche preventive e alla gestione anche di un’unica impresa possono portare ad infortuni (anche mortali) di cui viene chiamato a rispondere direttamente e con pesanti condanne.

IL FATTO
Il fatto oggetto della sentenza n. 55180/2016 (Cassazione Penale – Sez. IV) riporta all’attenzione degli addetti ai lavori la criticità più volte rimarcata di una maggiore informazione nei riguardi del committente, soprattutto nei casi in cui lo stesso di trova a doversi interfacciare con il soggetto esecutore, senza il filtro di un Professionista addetto ai lavori.
Nei fatti, a seguito dell’infortunio mortale di un dipendente della Ditta incaricata dal Committente per lavori su un impianto fotovoltaico in copertura, veniva condannato dalla Corte di Appello di Messina il committente dei lavori, mentre procedura separata era riservata al Datore di Lavoro dell’operaio deceduto a seguito di lesioni gravi dovute alla caduta da oltre 8 m.

LA POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO
In premessa va sottolineato come la posizione del Datore di Lavoro era particolarmente critica vista la contestata mancanza delle più elementari norme sulla sicurezza; come evidenziato anche dalla sentenza della Cassazione, il Datore di Lavoro non aveva redatto alcun piano specifico per analizzare rischi, criticità ed operatività da adottare nel lavoro in questione, senza aver cura di prevedere l’uso prioritario di dispositivi di protezione collettiva.

Nel caso in questione infatti l’accesso alla copertura era garantito da una semplice scala appoggiata alla falda del tetto e si evidenzia come il comportamento incauto dell’operaio che, lanciando per intero il pannello solare, ha perso l’equilibrio cadendo dalla copertura non può rappresentare un comportamento abnorme o un nesso causale diretto visto che proprio il Datore di Lavoro aveva omesso oltre all’uso di opportuni DPC, anche l’obbligatoria informazione e formazione ai propri dipendenti.

COSA ACCADE AL COMMITTENTE?
Tornando ai fatti in oggetto ed al ruolo del Committente, viene contestata sia la mancanza della verifica sull’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria ed esecutrice (culpa in eligendo), sia l’aggravante di essere sì stato presente in cantiere (anche il giorno dell’infortunio) per scelte operative, ma questa presenza non ha comportato opportune prese di coscienza rispetto al modus operandi della Ditta e dei lavoratori di quest’ultima (culpa in vigilando).

La Cassazione sottolinea infatti come risultano corrette le osservazioni puntualizzate dalla Corte di Appello di Messina:
“le plurime e gravi irregolarità presenti in cantiere sarebbero state immediatamente appurate dal C.S. (committente ndr.) qualora egli avesse rispettato l'obbligo normativamente previsto di verificare in primo luogo l'idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, mediante la richiesta di esibizione della documentazione prevista, e ciò perché dalla mancanza di tale documentazione avrebbe con immediatezza colto le gravi carenze ed omissioni del S. rispetto agli obblighi di prevenzione e tutela dei lavoratori.”