17/06/2020

La delega di funzioni di cui al D.lgs. 81/08 da parte del Datore di lavoro è obbligatorio accettarla?

La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro si esprime sul quesito formalizzato dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco in merito alla delega di funzioni e l’eventuale obbligo di accettazione di quest’ultima da parte del soggetto delegato dal Datore di Lavoro e sua eventuale possibilità di rifiuto.

La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro è disciplinata dall’art. 16 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 che cita testualmente:

“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

  1. a) che essa risulti da atto scritto recantedata certa;
  2. b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
  5. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

La Commissione del Ministero del Lavoro risponde all’interpello sottolineando come debbano essere rispettate tutte le caratteristiche evidenziate sopra affinché la stessa abbia validità e dovendo la stessa essere accettata per scritto si differenzia dal conferimento di incarico proprio per questo aspetto che implica la possibilità di non accettazione della stessa