07/04/2020

Che responsabilità è possibile immaginare in capo al datore di lavoro per l’inosservanza delle corrette tutele prevenzionistiche in relazione alle conseguenze del nuovo coronavirus?

Maria Giovannone: La risposta a questa domanda è in buona parte correlata alla precedente, considerato che, adottate anche qui le cautele del caso, le disposizioni sanzionatorie eventualmente coinvolte sono varie e di diversa gravità e intensità, a seconda di come si configurano gli obblighi datoriali in campo.

Con riferimento alla valutazione dei rischi, per i settori estranei al campo di applicazione del Titolo X del Testo Unico Sicurezza, si possono delineare due distinti scenari.

Più in particolare, aderendo alla tesi restrittiva per la quale il datore di lavoro deve dare attuazione esclusivamente alle misure dettate dalle disposizioni speciali adottate nel corso dell’emergenza COVID-19, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 19/2020, trova applicazione l’articolo 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità) e sempre che il fatto non costituisse più grave reato.

Tuttavia, a seguito della modifica del quadro sanzionatorio operato dall’articolo 4 del richiamato D.L. n. 19/2020, la violazione delle misure di contenimento disposte dal Legislatore per l’emergenza da COVID-19 non costituisce più illecito di natura penale ex art. 605 c.p., bensì di natura amministrativa (e sempre che il fatto non costituisca più grave reato).

Aderendo invece all’orientamento meno restrittivo in tema di valutazione dei rischi, in base al quale si ritiene che per tutti i settori lavorativi il datore di lavoro debba aggiornare il DVR, potremmo ritenere applicabili le misure sanzionatorie previste, ex art. 55 del d.lgs. n. 81/2008, per il datore di lavoro in violazione dell’obbligo di aggiornamento del DVR ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008. Diversamente, con riferimento ai settori rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008, troverebbe de plano applicazione il quadro sanzionatorio ivi previsto.

Con riferimento infine ai DPI, il Legislatore, nel già richiamato articolo 16 del D.L. n. 18/2020, ha espressamente previsto che le mascherine chirurgiche debbano essere considerati DPI, ai sensi dell’articolo 74, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, per cui si devono ritenere applicabili le sanzioni previste dal Titolo III Titolo in materi di uso dei dispositivi di protezione individuale.

In generale, poi, ove da tali inosservanze derivassero i più gravi reati di cui agli artt. 589 o 590 c.p., si potrebbero ritenere applicabili le sanzioni ivi previste. Resterebbero poi da valutarsi, in ogni caso, i più ampi scenari sanzionatori riconducibili alla violazione dell’obbligazione contrattuale ex art. 2087 c.c., oltre che quelli legati alle responsabilità “penale-amministrativa” di cui al d.lgs. n. 231/2001.

Fonte: PUNTO SICURO

Intervista a cura di Tiziano Menduto