04/12/2019

Un interessante quesito. Uno studio associato di professionisti ha l'obbligo di applicare le disposizioni previste dal D.lgs. 81/08? Risponde l’Ing. Gerardo Porreca.

Quesito

Uno studio associato di professionisti ha l'obbligo di applicare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Risposta

Come al solito per dare una risposta al quesito formulato dobbiamo fare riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e nel caso in esame in particolare a quelle contenute nell’articolo 2 del Decreto stesso riportante le definizioni e nell’articolo 21 contenente le disposizioni riguardanti i lavoratori autonomi. 

Secondo l’articolo 2, comma 1, lett. a) di tale D. Lgs. è definito lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile”. 

Secondo la successiva lettera b) del medesimo articolo 2 del D. Lgs. n. 81/2008 è definito come datore di lavoro il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Con il comma 11 dell’articolo 3, inoltre, il legislatore ha inteso, per i lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, limitare l’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. alle sole disposizioni di cui all’art. 21 e 26 dello stesso decreto legislativo. 

Con il D. Lgs. n. 81/2008, quindi, le figure del lavoratore e del datore di lavoro sono state viste in una nuova veste rispetto alle precedenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e più precisamente il primo come un prestatore di lavoro che opera per conto del secondo che è il gestore di una generale organizzazione di lavoro in quanto è in possesso del potere direttivo, decisionale e di spesa. 

Fonte: Punto Sicuro

Autore: Ing. Gerardo Porreca